Art. 1

In vigore dal 8 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1958, per i dirigenti delle aziende di credito e finanziarie; Visto l'accordo collettivo integrativo interaziendale 11 febbraio 1958, e relativi allegati, sul trattamento di previdenza dei dirigenti delle aziende di credito e finanziarie (fascia 1964), stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 93 in data 11 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo interaziendale 11 febbraio 1958, relativo al trattamento di previdenza dei dirigenti delle aziende di credito e finanziarie (fascia 1964), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie indicate nell'accordo di cui al primo comma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 82. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;508#art-1

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