Art. 1
In vigore dal 8 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1900, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1948, per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, delle provincia di Milano e Torino Visto l'accordo collettivo di lavoro 29 ottobre 1945, per le mense aziendali, delle suddette province;
Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 18 novembre 1945, per le maestranze dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della modisteria, e delle confezioni di biancheria su misura, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali dell'Abbigliamento della Unione Provinciale Industriale e il Sindacato Provinciale Abbigliamento;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n; 23 della provincia di Torino, in data 30 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta
Articolo Unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 18 novembre 1948, relativo alle maestranze dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della modisteria e delle confezioni d' biancheria su misura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di modisteria e di Confezione di biancheria su misura della provincia di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 58. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;503#art-1