Art. 1
In vigore dal 8 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959, per gli operai addetti all'industria minineraria;
Visto, per la provincia di Catanzaro, l'accordo collettivo integrativo 2 agosto 1960, stipulato tra il Gruppo Provinciale degli Esercenti Industrie Estrattive e Minerarie e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federestrattive - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale dell'Unione italiana Miniere e Cave - U.I.L. -; e, in pari data, tra il Gruppo Provinciale degli Esercenti Industrie Estrattive e Minerarie e il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale Lavoratori Industrie Estrattive - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 15 della provincia di Catanzaro, in data 16 giugno 1981 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Catanzaro, l'accordo collettivo integrativo 2 agosto 1960, relativo agli operai addetti all'industria mineraria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dello accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese minerarie della provincia di Catanzaro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 53. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;502#art-1