Art. 1

In vigore dal 8 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega 13 Governo ad emanare norme transitoria per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1900, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo interconfederale 24 novembre 1954, relativo alle controversie mezzadrili, stipulato tra la Confederazione Generale della Agricoltura italiana, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federmezzadri - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro, la Conacoltivatori; e, in data 13 dicembre 1954, tra la Confederazione Generale della Agricoltura italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo interconfederale 9 novembre 1955, relativo alle controversie mezzadrili, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, le rispettive Federazioni Nazionali Mezzadri e Coloni, la Unione italiana del Lavoro, il Sindacato Coloni e Mezzadri, la Conacoltivatori; al quale ha aderito la. Federazione Nazionale Coloni e Mezzadri - C.L.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 114, in data 28 ottobre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati gli accordi interconfederali 24 novembre 1954 e 9 novembre 1955, relativi alle controversie mezzadrili, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Le norme così stabilite sono inderogabili per la risoluzione di tutte le controversie mezzadrili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica. italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 79. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;500#art-1

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