Art. 1

In vigore dal 5 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie; Visto l'accordo collettivo nazionale 15 marzo 1957, per il conglobamento delle voci della retribuzione del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie; Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 28 aprile 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Ordine dei Farmacisti, l'Associazione Farmacisti Proprietari e l'Associazione Farmacisti non Proprietari; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Asti, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per quale è stato stipulato, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 28 aprile 1958, relativo personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con essa compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo che stabiliti sono inderogabili nei confronti del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Asti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 56. - VILLA
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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Asti. — Testo vigente | Portale Normativo