Art. 1
In vigore dal 5 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina che abbiano non più di nove camere per alloggio;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per gli impiegati di aziende alberghiere;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni e locande, nonché ristoranti, caffè e bars annessi;
Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi;
Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione, per i dipendenti dalle aziende di cui ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro 15 maggio 1959;
Visto l'accordo 18 febbraio 1957 per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi;
Visto, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 31 maggio 1960, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, Sindacato Provinciale Lavoratori Commercio -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 20 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Cremona, il contratto collettivo integrativo 31 maggio 1960, relativo ai dipendenti da caffè, bars ed esercizi similari e da alberghi, ristoranti, trattorie ed esercizi similari sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina, nazionale delle rispettive categorie, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Cremona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 55. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;484#art-1