Art. 1

In vigore dal 28 gen 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la, legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per i dirigenti di aziende industriali: l'accordo collettivo nazionale 15 maggio 1945 per l'aggiornamento del limite di retribuzione utile al fini dell'indennità di licenziamento, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e l'Associazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali; l'accordo collettivo nazionale 26 maggio 1946 per la modifica degli articoli 2, 5 e 6 del contratto collettivo nazionale 28 ottobre 1937; l'accordo collettivo nazionale 29 agosto 1946 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 19 novembre 1946 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 24 maggio 1947 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 6 settembre 1947 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 16 gennaio 1948 per la revisione del trattamento economico; il contratto collettivo nazionale 31 dicembre 1948; l'accordo collettivo nazionale 26 maggio 1950 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1951 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 31 maggio 1952 per l'elevazione del massimale di previdenza; l'accordo collettivo nazionale 30 settembre 1964 per la revisione del trattamento economico; l'accordo collettivo nazionale 14 dicembre 1956 per l'istituzione della assistenza sanitaria; l'accordo collettivo nazionale 4 dicembre 1957 per la revisione del trattamento economico, tutti stipulati fra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali; l'accordo collettivo nazionale 30 giugno 1959 per la, revisione del trattamento economico: l'accordo collettivo nazionale 15 dicembre 1959 per la revisione del trattamento economico, entrambi stipulati fra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Centrale Sindacale Interaziendale "Intersind" e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali; Vista, la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 204, in data 29 settembre 1961, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai dirigenti di aziende industriali, il contratto collettivo nazionale 31 dicembre 1948 e gli accordi collettivi nazionali 15 maggio 1945, 26 maggio 1946, 29 agosto 1946, 19 novembre 1946, 24 maggio 1947, 6 settembre 1947, 16 gennaio 1948, 26 maggio 1950, 28 febbraio 1951, 31 maggio 1952, 30 settembre 1954, 14 dicembre 1956, 4 dicembre 1957, 30 giugno 1959, 15 dicembre 1959. Sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti delle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962. GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 50. - VILLA

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 gennaio 1971, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 27/1/1971, n. 22) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 483: "Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali", che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali 31 dicembre 1948, limitatamente all'art. 12 di detto contratto, nella parte in cui esclude che siano dovute al dirigente dimissionario le indennita' di anzianita'".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;483#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese industriali. — Testo vigente | Portale Normativo