Art. 1
In vigore dal 5 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo nazionale 29 aprile 1957, e relativa tabella, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio, stipulato tra la Confederazione Generale italiana, del Commercio e la Federazione italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati, con l'intervento della, Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini, con l'intervento della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Commercio, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo 30 aprile 1957 per l'applicazione della scala mobile alla provincia di Napoli, allegato al predetto accordo;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, e relativa tabella, per il personale dipendente da aziende commerciali, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 29 aprile 1957, e, in pari data, tra la Delegazione Centrale - Intersind - con le medesime associazioni dei lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino; n. 58 del 29 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati l'accordo 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio, e il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per i dipendenti da aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e del contratto collettivo anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, richiamate dall'accordo 29 aprile 1957 ed allo stesso allegate, dell'accordo 30 aprile 1957 indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti da imprese commerciali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 51. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;481#art-1