Art. 1

In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega, il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Como, l'accordo collettivo 5 marzo 1947, per l'indennità sostitutiva di mensa per i dipendenti da aziende industriali, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; Visti, per la provincia di La Spezia: l'accordo collettivo 27 agosto 1948, per la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa ai dipendenti dell'industria delle acque gassate, stipulato tra il Sindacato Acque Gassate e il Sindacato Lavoratori Alimentaristi; al quale hanno aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., in data 7 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; l'accordo collettivo 19 giugno 1953, per la corresponsione dell'indennità di mensa ai dipendenti dalle industrie delle conserve di prodotti ittici, stipulato tra il Sindacato Industriali Conservieri di Prodotti Ittici e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari; al quale hanno aderito, in data 23 marzo 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L., in data 7 aprile 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 20 maggio 1947, per l'indennità sostitutiva di mensa ai dipendenti dalle industrie tessili, stipulato tra il Settore Tessili dell'Unione industriale ed il Sindacato Provinciale Tessili della Camera del Lavoro; al quale ha aderito, in data 1 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. - Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 4 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 4 della provincia di La Spezia, in data 1 luglio 1960, n. 5 della medesima provincia, in data 2 luglio 1960, n. 12 della provincia di Torino, in data 15 maggio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa: per la provincia di Como, l'accordo collettivo 5 marzo 1947, relativo ai dipendenti dalle imprese industriali; per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 27 agosto 1948, relativo ai dipendenti delle imprese delle acque gassate, e l'accordo collettivo 19 giugno 1953, relativo ai dipendenti dalle imprese dei prodotti ittici; per la provincia di Torino, l'accordo collettivo 20 maggio 1947, relativo ai dipendenti dalle imprese tessili; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività industriali per le quali detta indennità è regolata da appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali della provincia di Como, dalle imprese delle acque gassate e dei prodotti ittici della provincia di La Spezia e dalle imprese tessili della provincia di Torino. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 74. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;472#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento di mensa dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali della provincia da Como, dalle imprese delle acque gassate e dei prodotti ittici della provincia di La Spezia e dalle imprese tessili della provincia di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo