Art. 1

In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali; Visto, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 21 dicembre 1959, stipulato tra la Unione Provinciale Generale dei Commercianti e il Sindacato Toscano Dirigenti Aziende Commerciali; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 22 della provincia di Firenze, in data 12 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 21 dicembre 1959, relativo ai dirigenti di aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti di imprese commerciali della provincia di Firenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 72. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;471#art-1

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