Art. 1

In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo 20 gennaio 1960, per il trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane conciarie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Vicenza, in data 30 giugno 1961 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività artigiana per la quale è stato stipulato, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo 20 gennaio 1960, relativo al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane conciarie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane conciarie della provincia di Vicenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 98. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;470#art-1

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