Art. 1
In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visto l'accordo 28 luglio 1954, e relative tabelle, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954;
Visto, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 11 maggio 1955, e relative tabelle, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dell'addobbo e dell'apparatura per cerimonie civili e religiose, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - Sindacato Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - Sindacato Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie; al quale ha aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino della provincia di Milano, n. 5 del 14 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 11 maggio 1955, relativo al conglobamento e al riassetto zonale delle retribuzioni dei dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dell'addobbo e dell'apparatura per cerimonie civili e religiose, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale sul conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese dell'addobbo e dell'apparatura per cerimonie civili e religiose della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 79. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;469#art-1