Art. 1

In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visto per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1951, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani - Sindacato Barbieri e Parrucchieri - e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -; Visto, per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 8 dicembre 1955, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri stipulato tra la Categoria Artigiani Barbieri assistita dalla Federazione Liberi Artigiani e la Categoria Lavoranti Barbieri, assistita dalla Camera Confederale del Lavoro: Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Novara in data 22 agosto 1961, n. 11 della provincia di Perugia in data 15 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1951, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri; - per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 8 dicembre 1955, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di barbieri; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri della provincia di Novara, e di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri del comune di Perugia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 84. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;468#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri della provincia di Novara, e dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri del comune di Perugia. — Testo vigente | Portale Normativo