Art. 1
In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visto per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1951, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Unione Provinciale Novarese degli Artigiani - Sindacato Barbieri e Parrucchieri - e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio - C.I.S.L. -;
Visto, per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 8 dicembre 1955, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri stipulato tra la Categoria Artigiani Barbieri assistita dalla Federazione Liberi Artigiani e la Categoria Lavoranti Barbieri, assistita dalla Camera Confederale del Lavoro:
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Novara in data 22 agosto 1961, n. 11 della provincia di Perugia in data 15 luglio 1961, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Novara, il contratto collettivo integrativo 10 settembre 1951, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri;
- per il comune di Perugia, l'accordo collettivo 8 dicembre 1955, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di barbieri;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri della provincia di Novara, e di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri del comune di Perugia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 84. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;468#art-1