Art. 1

In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione: Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle imprese commerciali; Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 28 luglio 1939, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Chieti, in data 12 settembre 1961, del contratto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 28 luglio 1959, relative ai dipendenti dalle aziende commerciali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali indicate nel contratto di cui al primo comma della provincia di Chieti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È l'atto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 9. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;467#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Chieti. — Testo vigente | Portale Normativo