Art. 1
In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;
Visti per la provincia di Milano:
- il contratto collettivo 17 luglio 1952, per gli operai dipendenti dalle imprese di montaggio di materiali coibenti per isolamenti termici, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno - Artistiche Varie C.I.S.L. -, il Sindacato Legno, Artistiche Varie - C.G.I.L. -, cui ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro -, C.I.S.N.A.L. -;
- l'accordo collettivo 6 novembre 1954, e relative tabelle per l'attuazione, nei riguardi delle imprese esercenti il montaggio di materiali coibenti per isolamenti termici, dell'accordo 12 giugno 1954 sul conglobamento e sul riassetto zonale, stipulato tra l'Associazione Industriale Lombarda e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - Sindacato Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -.Sindacato Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie: al quale ha aderito, in data 22 luglio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino numero 10 della provincia di Milano, in data 25 agosto 1960, del contratto e dell'accordo sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Milano:
il contratto collettivo 17 luglio 1952, relativo agli operai dipendenti dalle imprese esercenti il montaggio di materiali coibenti per isolamenti termici;
l'accordo collettivo i novembre 1954, relativo alla attuazione, nei riguardi delle imprese esercenti il montaggio di materiali coibenti per isolamenti termici, dell'accordo 12 giugno 1951 sul conglobamento e sul riassetto zonale;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori, considerati nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese esercenti il montaggio di materiali coibenti per isolamenti termici della provincia di Milano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1982
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 89. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;466#art-1