Art. 1

In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della. Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo 4 marzo 1953, per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, ed altre applicazioni industriali e per bigiotteria, delle province di Novara, Cuneo e Cremona e del comune di Voghera; Visto, per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, l'accordo collettivo integrativo 20 luglio 1957, stipulato tra l'Unione Industriale del Verbano, Cusio ed Ossola e la Camera. Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 20 luglio 1957, relativo agli operai ed apprendisti dipendenti dalle aziende esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, delle zone del Verbano, Cusio e Ossola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina interprovinciale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai ed apprendisti dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 27. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;463#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli apprendisti dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria delle zone del Verbano, Cusio e Ossola. — Testo vigente | Portale Normativo