Art. 1
In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria delle calzature, pantofole e tomaie;
Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i lavoranti a domicilio dipendenti da industrie di calzature, pantofole e tomaie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Gruppo Cuoio - Pelli - Sezione Tomaifici e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento -, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 della provincia di Modena, in data 30 settembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai lavoranti a domicilio dipendenti da industrie di calzature, pantofole e tomaie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti a domicilio dipendenti dalle imprese di calzature, pantofole e tomaie della provincia di Modena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 29. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;461#art-1