Art. 1

In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 per gli operai addetti all'industria delle calzature, pantofole e tomaie; Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, per i lavoranti a domicilio dipendenti da industrie di calzature, pantofole e tomaie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali - Gruppo Cuoio - Pelli - Sezione Tomaifici e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Abbigliamento -, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 27 della provincia di Modena, in data 30 settembre 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai lavoranti a domicilio dipendenti da industrie di calzature, pantofole e tomaie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti a domicilio dipendenti dalle imprese di calzature, pantofole e tomaie della provincia di Modena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 29. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;461#art-1

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