Art. 1
In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo collettivo nazionale 29 aprile 1957, per l'applicazione della scala mobile al settore commercio;
Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;
Visti, per la provincia di Taranto:
- l'accordo collettivo 16 ottobre 1948, per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli e agrumari, stipulato tra la Categoria. Provinciale dei Commercianti all'Ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli e la Camera Confederale del Lavoro, la Corrente Sindacale Oristana;
- l'accordo collettivo 29 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti da aziende commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati, stipulato tra la Categoria Provinciale Commercio all'Ingrosso di Prodotti Ortofrutticoli, Agrumari e loro derivati e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Commercio e Aggregati - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Taranto, in data 20 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Taranto:
- l'accordo collettivo 16 ottobre 1948, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli e agrumari;
- l'accordo collettivo 29 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende commerciali all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, agrumari e Loro derivati;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della, categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati della, provincia di Taranto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dai decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 35. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;460#art-1