Art. 1
In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953, per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria;
Visto, per la provincia di Novara, con esclusione delle zone del Verbano, Cusio e Ossola, il contratto collettivo integrativo 21 giugno 1957, stipulato tra la Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale Provinciale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Novara, in data 14 giugno 1960, del contratto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Novara, con esclusione delle zone del Verbano, Cusio e Ossola il contratto collettivo integrativo 21 giugno 1957 per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per tutte le altre applicazioni industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative, per la provincia di Novara, di quelle del contratto interprovinciale 4 marzo 1953, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria e per tutte le altre applicazioni industriali, della provincia di Novara, con esclusione delle zone del Verbano, Cusio e Ossola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 34. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;459#art-1