Art. 1

In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti, per la provincia di Venezia: - l'accordo collettivo 6 dicembre 1949, per la misura della gratifica natalizia da corrispondere ai dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Liberi Sindacati - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 23 maggio 1952, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e le Leghe Pittori e Decoratori della Camera del Lavoro e dell'Unione Sindacale Provinciale; - il contratto collettivo 21 ottobre 1954, per i dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; - il contratto collettivo 23 settembre 1955, e relativa tabella, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L.; - l'accordo collettivo 20 gennaio 1957, per i dipendenti dalle aziende artigiane di stuccatori, stipulato tra la Categoria Stuccatori, assistita dalla Unione Provinciale Artigiani e la Categoria Operai Stuccatori, assistita dal Sindacato Provinciale Edili; - l'accordo collettivo 1 febbraio 1958, e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane del ferro, del legno, e calzaturiere, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -; - il contratto collettivo 16 maggio 1960, e relativa tabella, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane del legno, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la C.G.I.L., la C.I.S.L., la U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numeri 19, 24, 28, 30, 42 della provincia di Venezia, in data 8, 15, 19, 20 e 27 luglio 1961, e degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia: - l'accordo collettivo 6 dicembre 1949, relativo alla misura della gratifica natalizia da corrispondere ai dipendenti dalle aziende artigiane; - l'accordo collettivo 23 maggio 1952, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di pittori e decoratori; - il contratto collettivo 21 ottobre 1954, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane; - il contratto collettivo 23 settembre 1955, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane; - l'accordo collettivo 20 gennaio 1957, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di stuccatori; - l'accordo collettivo 1 febbraio 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane del ferro, del legno, e calzaturiere; - il contratto collettivo 16 maggio 1960, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane del legno; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale di categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nei contratti e negli accordi collettivi di cui al primo comma, della provincia di Venezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962 Atti del Governo registro n. 148, foglio n. 18. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;458#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo