Art. 1

In vigore dal 4 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire un limite di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 1 gennaio 1955, per il personale laureato e diplomato delle farmacie; Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 25 luglio 1960, stipulato tra, l'Associazione Provinciale Proprietari di Farmacia e il Sindacato Provinciale Autonomo Farmacisti non Proprietari; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Bologna, in data 6 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività, per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 25 luglio 1900, relativo al personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale laureato e diplomato dipendente dalle farmacie della provincia di Bologna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 34. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;457#art-1

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