Art. 1
In vigore dal 3 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 2 marzo 1955, per il personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti;
Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 26 marzo 1957, per il trattamento integrativo di malattia ai lavoratori dipendenti dalle cooperative, stipulato tra la Federazione Provinciale delle Cooperative e la Camera Confederale del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 26 marzo 1957, relativo al trattamento integrativo di malattia ai lavoratori dipendenti dalle cooperative, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda i dipendenti da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti, con quelle concernenti la, disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle società cooperative della provincia di Reggio Emilia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 16. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;447#art-1