Art. 1
In vigore dal 3 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, coma quinto della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948, per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari;
Visto l'accordo collettivo 14 aprile 1951, integrativo del predetto contratto collettivo nazionale 7 marzo 1948, per i professori d'orchestra dipendenti da imprese di operetta, rivista, varietà, avanspettacolo e spettacoli similari oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscono le suddette imprese;
Visto, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 16 settembre 1957, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale - e il Sindacato Nazionale Professori di Orchestra - Gruppo Provinciale -; cui hanno aderito, in data 17 giugno 1961, il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale dello Spettacolo - C.I.S.N.A.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 29 della provincia di Bologna, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Bologna, l'accordo collettivo integrativo 16 settembre 1957, relativo ai professori d'orchestra assunti, con contratto a tempo determinato, dagli esercenti teatri e cinemateatri ove agiscono compagnie di rivista, operette, varietà e avanspettacolo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i professori d'orchestra assunti, con contratto a tempo determinato, dagli esercenti teatri e cinema-teatri ove agiscono compagnie di rivista, operette, varietà e avanspettacolo, della provincia di Bologna.
Il presente decreto, munito del sigillo dello State, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 17. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;446#art-1