Art. 1

In vigore dal 3 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo 1 aprile 1955, relativo al conglobamento ed al riassetto zonale nei riguardi dell'industria del giocattolo e delle bambole, con qualsiasi materia prima fabbricati; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 3 febbraio 1958, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di bambole e di giocattoli; Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 3 aprile 1957, e relative tabelle, per gli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di bambole e giocattoli, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale dei Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della Provincia di Varese del 1 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato la autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 3 aprile 1957, relativo agli operai dipendenti dalle aziende addette alla produzione di bambole e giocattoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di bambole e giocattoli della provincia di Varese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 20. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;444#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di bambole e giocattoli della provincia di Varese. — Testo vigente | Portale Normativo