Art. 1

In vigore dal 3 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali; Visto l'accordo 28 luglio 1954, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954; Visto, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 7 aprile 1955, e relativa tabella per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature varie, con qualsiasi materia prima fabbricati, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; al quale hanno aderito la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. I della provincia di Varese, in data 1 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali e stato stipulato, per la provincia di Varese, l'accordo collettivo 7 aprile 1955, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di ici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature varie, con qualsiasi materia prima fabbricati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio ed impugnature varie, con qualsiasi materia prima fabbricati, della provincia di Varese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli; BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 22. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;443#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di manici per ombrelli, bastoni da passeggio e impugnature varie, con qualsiasi materia prima fabbricati, della provincia di Varese. — Testo vigente | Portale Normativo