Art. 1
In vigore dal 3 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto, per la provincia di Lucca, il contratto collettivo 1 luglio 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale - C.I.S.Na.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 14 della provincia di Lucca, in data 30 agosto 1960, del contratto collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività, per le quali è stato stipulato il contratto collettivo 1 luglio 1959, relativo agli operai dipendenti dalle aziende industriali fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabilito sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese fabbricanti acque, bevande gassate e ghiaccio della provincia di Lucca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 30. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;442#art-1