Art. 1

In vigore dal 1 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri; Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, l'accordo collettivo integrativo 28 marzo 1960, stipulato tra la Associazione Industriali - Sezione Provinciale dello Spettacolo - e la Federazione Provinciale Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Unitaria lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 11 marzo 1960 e relative tabelle stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Provinciale dello Spettacolo - e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Ascoli Piceno, in data 24 giugno 1961, n. 12 della provincia di Livorno, in data 30 giugno 1961, degli accordi sopra indicati depositati presso il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente ai dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri: - per la provincia di Ascoli Piceno, l'accordo collettivo integrativo 28 marzo 1960; - per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 11 marzo 1960; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle province di Ascoli Piceno e Livorno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 33. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;435#art-1

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