Art. 1

In vigore dal 1 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960 n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura; Visti, per la provincia di Roma: - il contratto collettivo 16 luglio 1955, per i braccianti agricoli avventizi; - il contratto collettivo 1 dicembre 1955, e relative tabelle, per gli obbligati agricoli; entrambi stipulati tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, l'U.I.L.-Terra Provinciale; e tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e il Sindacato Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli della. C.I.S.N.A.L. - Terra; - il contratto collettivo 17 aprile 1956, per i salariati agricoli fissi, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, l'U.I.L. - Terra Provinciale; e tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e il Sindacato Provinciale Braccianti Salariati ed Operai Specializzati Agricoli della C.I.S.N.A.L. -Terra; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 e n. 12 della provincia di Roma, in data 13 ottobre 1960 e 16 marzo 1981, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Roma: - il contratto collettivo 16 luglio 1955, relativo ai braccianti agricoli avventizi; - il contratto collettivo 1 dicembre 1955, relativo a gli obbligati agricoli; - il contratto collettivo 17 aprile 1956, relativo ai salariati agricoli fissi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 148 foglio n. 47. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;433#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli della provincia di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo