Art. 1
In vigore dal 1 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, per gli operai addetti alle industrie edilizie ed affini;
Visto, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 4 maggio 1960, per i cantonieri dipendenti dalle aziende appaltatrici della manutenzione ordinaria della rete stradale, stipulato tra l'Associazione Industriale Provinciale e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 17 della provincia di Lecce, in data 25 maggio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per la attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Lecce, il contratto collettivo 4 maggio 1960, relativo ai cantonieri dipendenti dalle aziende appaltatrici della manutenzione ordinaria della rete stradale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso ai presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i cantonieri dipendenti dalle imprese appaltatrici della manutenzione ordinaria della rete stradiale della provincia di Lecce.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;432#art-1