Art. 1
In vigore dal 1 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normative ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta, legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto l'accordo 22 luglio 1947, per le mense aziendali per i dipendenti dall'industria dell'abbigliamento;
Visto il contratto nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende dell'industria dei tessili vari;
Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 6 ottobre 1947, relativo al trattamento di mensa per i dipendenti dalle aziende tessili e dell'abbigliamento, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Tessili e Abbigliamento;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Reggio Emilia, in data 17 giugno 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo 6 ottobre 1917, relativo al trattamento di mensa per i dipendenti dalle aziende tessili e dell'abbigliamento, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento di mensa così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese tessili e di abbigliamento della provincia di Reggio Emilia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 95. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;429#art-1