Art. 1
In vigore dal 1 lug 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visti:
i contratti collettivi nazionali 23 e 24 maggio 1958, e relative tabelle per il personale impiegatizio e per il personale operaio dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto, stipulati fra la Federazione Nazionale Spedizionieri, con l'intervento della. Federazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione italiana, Autoferrotramvieri e Internavigatori, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, assistita dalla Confederazione italiana Sindacali Lavoratori, l'Unione italiana.
Lavoratori Portuali e Aggregati, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro;
l'accordo collettivo nazionale 5 luglio 1960, e relative tabelle, per il personale impiegatizio ed operaie dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto che esercitano promiscuamente attività di trasporto e di spedizione stipulato tra la Federazione Nazionale Spedizionieri, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione italiana Autoferrotramvieri e Internavigatori - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.L. -, la Unione italiana Lavoratori Trasportatori e Ausiliari Traffico - U.I.L. -; e, in pari data tra la Federazione Nazionale Spedizionieri, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti e la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.N.A.L. -;
Vista la pubblicazioni nell'apposito Bollettino, n. 18 del 2 febbraio 1960, e n. 175 del 10 luglio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali 23 e 24 maggio 1958, e l'accordo collettivo nazionale 5 luglio 1960 relativi al personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle aziende di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle agenzie di corriere dai corrieri e dalle aziende di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto, eccettuati i rapporti di lavoro costituiti per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle agenzie di corriere, dai corrieri e dalle aziende di autotrasporto che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 73. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;426#art-1