Art. 1

In vigore dal 30 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi; Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo 9 luglio 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali di Capitanata, e la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Edili e Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Nazionale Edili e Affini e del Legno - U.I.L. -; e, in pari data, tra l'Associazione Provinciale degli Industriali di Capitanata e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 2 della provincia di Foggia, in data 5 aprile 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo 9 luglio 1959 relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Foggia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 96. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;416#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Foggia. — Testo vigente | Portale Normativo