Art. 1

In vigore dal 30 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo 25 giugno 1957, e relativa tabella, per i dipendenti dalle industrie delle cave di ghiaia e sabbia, stipulato tra l'Associazione Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.G.I.L. -, la Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Mantova in data 10 maggio 1960, del contratto sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo 25 giugno 1957, per i dipendenti dalle industrie delle cave di ghiaia e sabbia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cave di ghiaia e sabbia della provincia di Mantova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 32. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;415#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cave di ghiaia e sabbia della provincia di Mantova. — Testo vigente | Portale Normativo