Art. 1
In vigore dal 30 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1959, per gli operai dell'industria delle confezioni in serie;
Visto l'accordo integrativo salariale nazionale 30 settembre 1959, per gli operai dell'industria delle confezioni mi serie;
Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 7 febbraio 1957, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende dell'abbigliamento in serie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro; e in pari data, tra l'Unione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L.;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Venezia, in data 11 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 7 febbraio 1957, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende dell'abbigliamento in serie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli apprendisti dipendenti dalle imprese dell'abbigliamento in serie della provincia di Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 49. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;413#art-1