Art. 1

In vigore dal 30 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla suddetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi; Visti, per la provincia di Ferrara: il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, stipulato tra l'Unione degli Industriali - Sezione Laterizi -, e il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale - F.I.L.D.E. -, il Sindacato Provinciale - F.E.N.E.A. -, al quale ha aderito, in data 10 maggio 1955, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L. -, l'accordo collettivo integrativo 4 maggio 1955, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto di pari data; l'accordo collettivo integrativo 2 dicembre 1957, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto 4 maggio 1955; il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1958, stipulato tra l'Unione Industriali e la F.I.L.L.E.A., la F.I.L.C.A., la F.E.N.E.A.L.; Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 27 agosto 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Forlì e di Rimini e la Camera Confederale del Lavoro di Forlì e di Rimini, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A. -; Visto, per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 17 giugno 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Federazione Provinciale italiana Lavoratori Edili e Affini - C.G.I.L. -, la. Federazione Edili ed Affini - U.I.L. -; Visti, per la provincia di Parma: il contratto collettivo integrativo 9 giugno 1958, stipulato tra il Gruppo degli Industriali dei Laterizi dell'Unione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Industria dei Laterizi - F.I.L.L.E.A. -, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, la Federazione Edili e Affini e del Legno - U.I.L. -; il contratto collettivo integrativo 9 giugno 1959, stipulato tra il Gruppo degli Industriali dei Laterizi dell'Unione Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, la Federedili Provinciale - Unione Sindacale -, la Camera Sindacale del Lavoro, al quale ha aderito sotto la stessa data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Piacenza: il contratto collettivo integrativo 22 giugno 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno della Edilizia e delle Industrie Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Federedili dell'Unione Sindacale - C.I.S.L. -; il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno dell'Edilizia e delle Industrie Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Federedili dell'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera sindacale provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Fornaci Laterizi - e la Camera Confederale del Lavoro - F.I.L.L.E.A. Provinciale -, il Sindacato Provinciale Edili - U.I.L. -, la Federedili provinciale - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 23 luglio 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Gruppo Industriali Laterizi - e la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Ferrara, in data 10 settembre 1960, n. 4 della provincia di Forlì, in data 5 agosto 1960, n. 2 della provincia di Modena, in data 19 gennaio 1960, n. 15 della provincia di Parma, in data 25 marzo 1960, n. 2 della provincia di Piacenza, in data 29 febbraio 1960, n. 2 della provincia di Ravenna, in data 18 giugno 1960, n. 8 della provincia di Reggio Emilia, in data 17 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati: per la provincia di Ferrara, il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, gli accordi collettivi integrativi 4 maggio 1955 e 2 dicembre 1957, il contratto collettivo integrativo 26 giugno 1958; per la provincia di Forlì, il contratto collettivo integrativo 27 agosto 1958; per la provincia di Modena, l'accordo collettivo integrativo 17 giugno 1958; per la provincia di Parma, i contratti collettivi integrativi 9 giugno 1958 e 9 giugno 1959; per la provincia di Piacenza, i contratti collettivi integrativi 22 giugno 1955 e 11 giugno 1958; per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959; per la provincia di Reggio Emilia, l'accordo collettivo integrativo 23 luglio 1958; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 13. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;411#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di Ferrara, Forli', Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio-Emilia. — Testo vigente | Portale Normativo