Art. 1

In vigore dal 30 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visti, per la provincia di Padova: - l'accordo collettivo integrativo 15 marzo 1948, per le aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; - l'accordo collettivo 8 marzo 1954, per le aziende artigiane di barbieri e misti; - l'accordo collettivo 24 novembre 1958, per i lavoranti dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti; - l'accordo collettivo integrativo 24 novembre 1958, e relativa tabella, per gli apprendisti barbieri e misti; tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale; cui hanno aderito, tranne che per l'accordo collettivo 8 marzo 1964 la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, in data 15 settembre 1959, e la Unione italiana del Lavoro, in data 18 settembre 1959; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Padova, in data 30 dicembre 1960, degli accordi collettivi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo integrativo 15 marzo 1948, relativo alle aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, l'accordo collettivo 8 marzo 1954, relativo alle aziende artigiane di barbieri e misti, l'accordo collettivo 24 novembre 1958, relativo ai lavoranti dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, l'accordo collettivo integrativo 24 novembre 1958, relativo agli apprendisti barbieri e misti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nello accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini della provincia di Padova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 52. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;410#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti parrucchieri per signora ed affini della provincia di Padova. — Testo vigente | Portale Normativo