Art. 1
In vigore dal 29 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 agosto 1947, per il personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti le attività ed i servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari (servizi recapito telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco; attività di pompe e trasporti funebri; servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.), stipulato tra l'Associazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari e la Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico; al quale ha aderito, in data 31 luglio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.Na.L. -;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1947, e relativo protocollo, per il personale impiegatizio dipendente dalle imprese suddette, stipulato tra le medesime parti di cui al contratto collettivo che precede; al quale ha aderito, in data 31 luglio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico - C.I.S.Na.L. -;
Visto il Regolamento per la istituzione e il funzionamento dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati, allegato al predetto contratto collettivo 30 settembre 1947;
Visti:
- l'accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, e relativa tabella, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni nel settore delle imprese esercenti servizi recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere e recapito in loco;
- l'accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni nei settore delle imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri;
- l'accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, e relativa tabella, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni nel settore delle imprese esercenti servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.;
stipulati tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Unione italiana del Lavoro, con l'intervento della Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, la Unione italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari del Traffico; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti e Ausiliari del Traffico;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 140 e n. 41, in data 16 febbraio 1961 e 2 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi sotto elencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto:
- contratto collettivo nazionale di lavoro 31 agosto 1947, per il personale non impiegatizio dipendente da imprese esercenti le attività e i servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari (servizi di recapito di telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco; attività di pompe e trasporti funebri; servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.) contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1947, per il personale impiegatizio dipendente da imprese esercenti le attività e i servizi ausiliari del traffico - trasporti complementari (servizi di recapito telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco; attività di pompe e trasporti funebri; servizi di pulizia pavimenti, vetrine, ecc.);
- regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per le assegnazioni di categoria degli impiegati, allegato al predetto contratto collettivo 30 settembre 1947;
- accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, per il conglobamento e il riassetto zonale delle retribuzioni nel settore delle imprese esercenti servizi recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere e recapito in loco;
- accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni nel settore delle imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri;
- accordo collettivo nazionale 1 febbraio 1955, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni nel settore delle imprese esercenti servizi di pulizia pavimenti, vetrine e simili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale dipendente dalle imprese esercenti servizi di recapito di telegrammi, espressi e dispacci in genere, recapito in loco, attività di pompe e trasporti funebri e servizi di pulizia pavimenti, vetrine e simili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 76. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;399#art-1