Art. 1

In vigore dal 29 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 152, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, per il personale dipendente da aziende commerciali; Visto, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 27 novembre 1956, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Commercianti ed Esercenti e la Federazione Provinciale Sindacati Addetti al Commercio ed Affini - C.I.S. L. -, la Federazione italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commercio e Affini - U.I.L. -, e tra l'Associazione Commercianti ed Esercenti e la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Belluno, in data 13 giugno 1960, e n. 2 della provincia di Vicenza, in data 15 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 27 novembre 1956, per il personale dipendente dalle aziende commerciali; - per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 21 settembre 1959, per i dipendenti da aziende commerciali; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nell'accordo e nel contratto di cui al primo comma, delle province di Belluno e Vicenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato la Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 101. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;398#art-1

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