Art. 1

In vigore dal 29 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visto, per le zone del Verbano, Cusio e Ossola, il contratto collettivo 1 marzo 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione di sabbia, ghiaia e pietrame e la frantumazione di pietra, stipulato tra l'Unione Industriali e il Sindacato Provinciale Industrie Estrattive, la Libera Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per le zone del Verbano, Cusio ed Ossola, il contratto collettivo 1 marzo 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione di sabbia, ghiaia e pietrame e la frantumazione di pietra, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione di sabbia, ghiaia e pietrame e la frantumazione di pietra delle zone del Verbano, Cusio e Ossola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 88. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;397#art-1

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