Art. 1

In vigore dal 29 giu 1962
IL PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto, per il porto di Genova, il contratto collettivo 29 luglio 1960, e relative tabelle, per il personale imbarcato sui rimorchiatori adibiti al rimorchio di galleggianti portuali, stipulato tra l'Unione Imprese Sbarco e Imbarco e la Federazione italiana Lavoratori del Mare - C.G.I.L. -, il Sindacato Nazionale Personale Addetto ai Rimorchiatori; cui hanno aderito, in data 7 marzo 1961, la Federazione. italiana Lavoratori del Mare - C.I.S. L. -, l'Unione italiana Marittimi - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Gente Mare - C.I.S.N.A-L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 30 della provincia di Genova, in data 14 aprile 1901, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato per il porto di Genova, il contratto collettivo 29 luglio 1960, relativo ai personale imbarcato sui rimorchiatori adibiti al rimorchio di galleggianti portuali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del predetto contratto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale imbarcato sui rimorchiatori adibiti al rimorchio di galleggianti portuali nel porto di Genova. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 101. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;396#art-1

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