Art. 1

In vigore dal 29 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della, Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, e relativa tabella, per il personale non insegnante dipendente dagli istituti non statali di educazione ed istruzione, stipulato tra la Federazione italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione, l'Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione, con l'assistenza della Federazione italiana Sindacati Artisti e Professionisti, e il Sindacato Nazionale degli Insegnanti Scuole non Statali, con la assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 188 in data 29 luglio 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 30 giugno 1960, relativo al personale non insegnante dipendente dagli istituti non statali di educazione ed istruzione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale non insegnante dipendente dagli istituti non statali di educazione ed istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 107. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;395#art-1

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