Art. 1

In vigore dal 29 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla, predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi; Visti, per la provincia di La Spezia: l'accordo collettivo integrativo 22 settembre 1952, stipulato tra il Sindacato degli Industriali dei Laterizi e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.L. -; la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -, al quale ha aderito, in data 23 marzo 1960. l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; l'accordo collettivo integrativo 12 settembre 1958, stipulato tra il Sindacato Industriali dei Laterizi e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -; la Federazione Provinciale Edili, Affini e del Legno - U.I.L. -; al quale ha aderito, in data 23 marzo 1900, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 17 aprile 1953, stipulato tra la; Sezione Laterizi dell'Unione Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 11 della provincia di La Spezia, in data 15 luglio 1960, n. 4 della provincia di Savona, in data 30 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Articolo unico Decreta: I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati: - per la provincia di La Spezia, gli accordi collettivi integrativi 22 settembre 1952 e 12 settembre 1958; - per la provincia di Savona, il contratto collettivo integrativo 17 aprile 1953; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di La Spezia e Savona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 103. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;392#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di La Spezia e Savona. — Testo vigente | Portale Normativo