Art. 1

In vigore dal 28 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visti gli accordi collettivi nazionali 16 marzo 1956 e 23 ottobre 1959, sull'aumento delle retribuzioni per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 luglio 1960, per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti; Visti, per la provincia di La Spezia: - l'accordo collettivo di lavoro 6 agosto 1956, per i dipendenti da aziende esercenti l'attività di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi, stipulato tra il Sindacato Imprese Industriali per il Picchettaggio, Carenaggio e Coloritura Navi e la Federazione Provinciale Impiegati ed Operai Metallurgici; al quale hanno aderito la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; - l'accordo collettivo di lavoro 15 dicembre 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la attività, di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi, stipulato tra il Sindacato Provinciale Imprese Industriali per il Picchettaggio, Carenaggio e Coloritura Navi e la Federazione Provinciale Impiegati ed Operai Metallurgici - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Metalmeccanici - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Metalmeccanici - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 e n. 26 della provincia di La Spezia, in data 20 giugno 1960 e 6 luglio 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati gli accordi collettivi di lavoro 6 agosto 1956 e 15 dicembre 1959, relativi ai dipendenti da aziende esercenti l'attività di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi della provincia di La Spezia, sono regolati da norme giuridiche unipresente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di picchettaggio, carenaggio e coloritura delle navi della provincia di La Spezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 85. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;378#art-1

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