Art. 1
In vigore dal 28 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali;
Visti, per la provincia di Venezia, per i dipendenti dalle aziende commerciali di latte e derivati:
il contratto collettivo integrativo 13 dicembre 1946, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti di Latterie ed Affini ed il Sindacato Lavoratori del Commercio - C.G.I.L. -;
il contratto collettivo integrativo 7 giugno 1954, stipulato tra l'Associazione Rivenditori Latte ed Affini, il Consorzio Produttori Latte e la Federazione italiana Lavoratori Commercio Albergo e Turismo - C.G.I.L. - il Libero Sindacato Lavoratori del Commercio - C.I.S.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 36 della provincia di Venezia, in data 24 luglio 1961, dei contratti sopra indicati depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo integrativo 13 dicembre 1946 ed il contratto collettivo integrativo 7 giugno 1954, relativi ai dipendenti dalle aziende commerciali di latte e derivati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali di latte e derivati della provincia di Venezia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 105. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;375#art-1