Art. 1

In vigore dal 28 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; Visto, per la provincia di Imperia: - il contratto collettivo 30 marzo 1954, e relativa tabella, per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, sabbia, ghiaia e pietrisco, stipulato tra il Gruppo Industriali della Pietra ed Affini ed il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.; - l'accordo collettivo 15 marzo 1956, e relativa tabella, per l'aggiornamento del predetto contratto 30 marzo 1954, stipulato tra il Gruppo Industriali della Pietra ed Affini ed il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 1 marzo 1958, e relativa tabella, per il successivo aggiornamento del predetto contratto 30 marzo 1954, stipulato tra il Gruppo Industriali della Pietra ed Affini ed il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A. -, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, e relativa tabella, per il successivo aggiornamento del predetto contratto 30 marzo 1954, stipulato tra le medesime parti di cui al citato accordo 1 marzo 1958; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Imperia, in data 13 settembre 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia, di Imperia: - il contratto collettivo 30 marzo 1954, relativo agli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, sabbia, ghiaia e pietrisco; - gli accordi collettivi 15 marzo 1956, 1 marzo 1958 e 1 ottobre 1959, per i successivi aggiornamenti del predetto contratto 30 marzo 1954; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti cave di pietra, sabbia, ghiaia e pietrisco della provincia di Imperia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 50. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;373#art-1

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