Art. 1

In vigore dal 27 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti per la provincia di Livorno: - il contratto collettivo di lavoro 20 aprile 1950, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle acque gassate ed affini, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera. Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; - l'accordo collettivo 6 maggio 1953, per gli operai addetti all'industria delle acque e bevande gassate, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo 20 aprile 1950; - gli accordi collettivi 7 giugno 1955 e 22 gennaio 1958, per gli operai addetti all'industria delle acque e bevande gassate, stipulati tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Livorno: il contratto collettivo di lavoro 20 aprile 1950, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle acque gassate ed affini; gli accordi collettivi 6 maggio 1953, 7 giugno 1955 e 22 gennaio 1958, relativi agli operai addetti all'industria delle acque e bevande gassate; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate ed affini della provincia di Livorno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi P dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 37. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;366#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate ed affini della provincia di Livorno. — Testo vigente | Portale Normativo