Art. 1
In vigore dal 27 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14: luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per i dipendenti dagli agenti di assicurazione;
Visto l'accordo 16 dicembre 1954 per l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 per i dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera;
Visto, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agenti dell'Associazione Nazionale Agenti di Assicurazione e il Sindacato Provinciale della Federazione Lavoratori Assicurazioni Private, il Sindacato italiano Lavoratori Imprese Private Assicurazione;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 43 della provincia di Torino, in data 9 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1955 relativo ai dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di assicurazione in gestione libera della provincia di Torino.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 27. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;362#art-1