Art. 1

In vigore dal 26 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione; Visti per la provincia di Bolzano: - l'accordo collettivo 16 ottobre 1950, per le commissioni di qualifica, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti di Bolzano, Bressanone e Brunico, il Sindacato Panificatori di Bolzano, l'Associazione dei Commercianti del Circondario di Merano e la Lega Provinciale Panettieri - F.I.L.I.A. - la Camera Confederale del Lavoro, il Libero Sindacato Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -, la Unione Provinciale Sindacale - CI.S.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 19 giugno 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e il Sindacato Lavoratori Panettieri - C.G.I.L. -, il sindacato Panettieri - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 29 luglio 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiana Panificatori, l'Unione Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, l'Unione Provinciale - U.I.L. -; cui ha aderito, in data 31 dicembre 1960, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 12 dicembre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiana Panificatori e il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L. -, la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale - U.I.L. -; Visti, per le circoscrizioni di Bolzano, Bressanone e Brunico: - il contratto collettivo integrativo 24 novembre 1950, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti di Bolzano, Bressanone e Brunico, il Sindacato Panificatori di Bolzano e la Lega Provinciale Panettieri - F.I.L.I.A. -, la Camera Confederale del Lavoro, il Libero Sindacato Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale Sindacale - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 13 ottobre 1954, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti, l'Associazione Panificatori di Bolzano e la Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Panettieri - C.G.I.L., cui ha aderito, in data 31 dicembre 1960, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; Visti per il circondario di Merano: - il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1956, stipulato tra l'Associazione Commercianti del Circondario di Merano e il Sindacato Lavoratori Panettieri C.G.I.L. -, il Libero Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 3 luglio 1957, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti di Merano e Circondario e il Sindacato Provinciale Panettieri - C.G.I.L. -, Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 2 settembre 1958, stipulato tra l'Associazione Commercianti di Merano e Circondario e la Camera Confederale del Lavoro di Bolzano, il Sindacato Provinciale Panettieri - C.G.I.L. -, cui ha aderito, in data 31 dicembre 1960, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16 della provincia di Bolzano, in data 15 maggio 1961, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, relativamente agli operai dipendenti da aziende di panificazione, i sotto indicati contratti e accordi collettivi integrativi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto: - accordo collettivo 16 ottobre 1950 e accordi collettivi integrativi 19 giugno 1957, 29 luglio 1958 e 12 dicembre 1959, per la provincia di Bolzano; - contratto collettivo integrativo 24 novembre 1950 e accordo collettivo integrativo 13 ottobre 1954, per le circoscrizioni di Bolzano, Bressanone e Brunico; - contratto collettivo integrativo 20 giugno 1956 e accordi collettivi integrativi 3 luglio 1957 e 2 settembre 1958, per il circondario di Merano. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 17. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;354#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione della provincia di Bolzano. — Testo vigente | Portale Normativo