Art. 1

In vigore dal 26 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali; Visto, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 25 luglio 1860, stipulato tra l'Associazione Provinciale Generale dei Commercianti e Rappresentanti e la Federazione italiana. Lavoratori Commercio. Albergo e Mensa e Servizi - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali e Affini - U.I.L. -, la Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 34 della provincia di Napoli, in data 30 giugno 1961 dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Napoli, l'accordo collettivo integrativo 25 luglio 1960, relativo ai dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese commerciali indicate nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Napoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 40. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;353#art-1

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Art. 1 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo