Art. 1

In vigore dal 26 giu 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1959, e relative tabelle, per gli impiegati, gli intermedi e gli operai, dipendenti dai Magazzini Generali, stipulato tra la Federazione italiana. Magazzini Generali, l'Associazione Nazionale fra i Magazzini Generali Silos e Depositi Franchi Portuali Marittimi e Costieri e la Federazione italiana, Lavoratori dei Porti - C.G.I.L. -, la Federazione italiana, Lavoratori Trasporti e Ausiliari Traffico - C.I.S.L. -, l'Unione italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico - U.I.L.; Visto il contratto collettivo 16 giugno 1948, per la regolamentazione del fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai Magazzini Generali, richiamato dal predetto contratto 7 dicembre 1959, ed allo stesso allegato; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 180 in data 14 luglio 1961, dei contratti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale e stato stipulato il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1959, relativo agli impiegati, agli intermedi ed agli operai, dipendenti dai Magazzini Generali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, nonché alle clausole, dallo stesso richiamate ed al medesimo allegate, del contratto 16 giugno 1948 indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati, gli intermedi e gli operai, dipendenti dalle imprese esercenti magazzini generali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 16. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;352#art-1

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